I sostituti d’imposta devono compilare due modelli strettamente correlati tra loro: la Certificazione unica e il Modello 770.

N.B. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

CERTIFICAZIONE UNICA

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica (CU), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo (31 marzo per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). La CU 2025 anno d’imposta 2024 introduce un’importante novità per i contribuenti forfetari, infatti non è più necessario certificare i redditi corrisposti a tali soggetti.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche

B – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;

E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;

L – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);

L1 – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;

M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

M1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;

N – le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa;

N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa;

O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals;

O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals;

V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari);

Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;

G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;

H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;

I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;

J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;

K – assegni di servizio civile universale;

P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);

Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

S – provvigioni corrisposte a commissionario;

T – provvigioni corrisposte a mediatore;

U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;

V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;

W – corrispettivi erogati nel 2024 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;

ZO – titolo diverso dai precedenti.

Alle tipologie sopra elencate vanno abbinati i seguenti codici:

 2 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% ell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

 4 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa;

 6 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati;

8 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati;

 9 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;

13 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione;

14 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione;

15 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020;

16 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;

17 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;

20 – nel caso di prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00;

21 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

22 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;

23 – nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previso la loro esenzione;

25 – nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998;

26 – nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto corrisposte ai soggetti in regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del decreto – legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998.

Fonte: Agenzia Entrate, CERTIFICAZIONE UNICA – Istruzioni per la compilazione

MODELLO 770

Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nell’anno (su redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilato, dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ed operazioni di natura finanziaria, somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, locazioni brevi). Il 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre e può essere inviato anche con modalità separata.

Soggetti obbligati alla presentazione del modello:

  • le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomini;
  • le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta.

Fonte: Agenzia Entrate, Istruzioni per la compilazione Modello 770

DICHIARAZIONE IVA

E’ un modello nel quale vengono indicate tutte le operazioni attive e passive, ne consegue in via definitiva la liquidazione del debito o il sorgere del credito Iva. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Il modello va presentato esclusivamente per via telematica tra il 1 febbraio e il 30 aprile.

Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività simili esonerati dagli adempimenti IVA, che non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e che non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro.


Fonte: Agenzia Entrate, Istruzioni per la compilazione del Modello Iva annuale

LIPE – Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto. Sono esonerati dalla Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (DAI) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Se non ci sono dati da indicare, non vi è l’obbligo di presentare la Comunicazione mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. La Comunicazione relativa al quarto trimestre può, in alternativa alla singola presentazione, essere effettuata unitamente alla DAI, ma in questo caso la scadenza coincide necessariamente con la presentazione della DAI, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.


Fonte: Agenzia Entrate, Modello e Istruzioni – Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA